Arriva lo stop del Consiglio di Stato al regolamento redatto dal ministero dello Sviluppo Economico
Sembra che il canone RAI in bolletta avrà un iter di attuazione piA? travagliato di quanto si sarebbe aspettato il Governo. Il Consiiglio di stato ha infatti espresso varie critiche in merito.
Sono state evidenziate diverse problematicità:
- viene rilevata la mancanza di “un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo”, cosa non da poco considerando che sul mercato sono ormai disponibili molti device per la ricezione dei programmi;
- viene fatto notare che si dovrebbe esplicitare che lo scambio di informazioni fra i vari enti (necessario per l’individuazione dei soggetti ai quali addebitare il canone in bolletta) avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy;
- viene posto in evidenza che “non tutte le norme risultano formulate in maniera adeguatamente chiara”
Bisogna sottolineare che le osservazioni del Consiglio di Stato non sono vincolanti e che al momento sembra siano esclusi slittamenti delle scadenze, anche se molti si aspettano che venga posticipata la scadenza per la presentazione della dichiarazione di esenzione del canone per chi non ha un apparecchio TV ma A? intestatario di utenza energetica.
Per completezza di informazione e per meglio comprendere quanto sopra, si precisa che la legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzione del possesso di apparecchio televisivo, stabilendo che il canone RAI venga pagato nella bolletta relativa all’utenza elettrica. In pratica il sistema in automatico addebiterà il canone RAI nella bolletta dell’utenza corrispondente all’unità immobiliare di residenza. Qualora non si posseggano apparecchi TV, ma si sia intestatari di utenza elettrica, A? necessario presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello ministeriale, anche tramite tradizionale raccomandata in plico senza busta da inviarsi (unitamente a copia di un documento di identità) entro il 30-4-2016 a:
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. a Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino
In definitiva la dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI, necessaria per evitare l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica, deve essere presentata da:
- soggetti che sono intestatari di utenza elettrica ma nel cui nucleo familiare nessuno possiede un apparecchio TV;
- soggetti che sono intestatari di utenza elettrica ma che non debbono pagare il canone in quanto nel nucleo familiare vi A? un altro soggetto intestatario di altra utenza elettrica che paga il canone
La dichiarazione è valida solo per l’anno 2016 e va perciA?, se del caso, ripresentata ogni anno.
In tutti gli altri casi il sistema “dovrebbe” addebitare in automatico correttamente il canone RAI. Di seguito un paio di esempi.
- Caso in cui in una famiglia il canone RAI A? pagato da un soggetto, non intestatario dell’utenza elettrica, che invece risulta intestata ad altro componente del nucleo familiare –> automaticamente il canone dovrebbe venire addebitato sull’utenza elettrica, passando quindi da un componete del nucleo all’altro.
- Caso di soggetto che A? intestatario di due utenze elettriche: una relativa alla residenza ed una relativa ad altra abitazione –> in questo caso il canone dovrebbe venire addebitato esclusivamente nella bolletta relativa all’abitazione di residenza.
15/4/2016