Distributori automatici ed obbligo invio telematico dei corrispettivi

Distributori automatici ed obbligo invio telematico dei corrispettivi – Risoluzione A.d.E. del 21/12/2016 n. 116/E

Dal 1/4/2017 decorre l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Amministrazione Finanziaria con riferimento ai distributori automatici di beni o servizi (c.d. vending machine).
Con una recente risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha meglio specificato gli obblighi connessi a tale adempimento precisando anche quali sono i distributori che non rientrano nell’obbligo in oggetto.

La predetta risoluzione indica che i distributori automatici devono essere dotati di:
– una o più “periferiche di pagamento”;
– un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
– un erogatore di prodotti / servizi;
– una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’Agenzia specifica che, per i gestori di distributori privi delle predette caratteristiche non scatterà alcun obbligo dall’1.4.2017. Per tali apparecchi l’Agenzia, con prossimi provvedimenti, definirà il termine di decorrenza dell’obbligo in esame.

La risoluzione citata individua anche alcune tipologie di distributori esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi e precisamente:

  • i tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla ’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;
  • gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi (ad esempio, acquisto di gettoni da inserire in altre macchine per farle funzionare, ricarica di chiavette), ma forniscono solo l’attestazione / quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);
  • i distributori di biglietti di trasporto e di sosta. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma “certificano” fiscalmente il servizio così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92.

In definitiva è necessario che i soggetti interessati contattino i propri fornitori dei distributori automatici per verificare quali obblighi si configurano nel caso specifico ed organizzare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa.

Fidenza, 27/12/2016

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