IVA – Reverse charge su tablet, laptop e console – Esclusi i commercianti al dettaglio.

Il reverse charge non si applica al commercio al dettaglio

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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo del reverse charge relativo a tablet, laptop e console (introdotto con il DLgs. 24/2016, a decorrere dal 2 maggio 2016) si applica nelle sole fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 25/5/2016, similmente a quanto già indicato a suo tempo in merito alle cessioni di telefoni cellulari (cfr. circolare n. 59/2010). L’Agenzia ritiene che il meccanismo del reverse charge, nel caso in esame (laptop, tablet e console), non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. Quindi devono ritenersi applicabili anche alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 36/2011, ove si affermava sostanzialmnente che “sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da «commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante» …, in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari – utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi IVA”.

Per una migliore individuazione dei prodotti interessati dalla normativa l’Agenzia delle Entrate precisa che si deve fare riferimento alle seguenti nomenclature combinate: il codice 9504.50.00, per le console da gioco; il codice 8471.30.00, sia per i tablet PC, sia per i laptop.

L’Agenzia ha inoltre precisato che non rileva la denominazione “commerciale” del prodotto, bensì il fatto che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche nonché lo stesso codice di nomenclatura combinata.

L’Agenzia delle Entrate specifica che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti per le operazioni effettuate dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2 maggio 2016) e la data di pubblicazione della circolare n. 21 (25 maggio 2016), per i quali non dovranno quindi essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.

Circolare Agenzia Entrate 21/E del 25/5/2016

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